sabato 27 ottobre 2007

Il Presidente della Repubblica scrive all'Aido

Pubblichiamo il messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, inviato al Presidente nazionale dell'Aido Vincenzo Passarelli in occasione della manifestazione "Un Anthurium per l'informazione".

Roma, 19 ottobre 2007, ore 19,09

Il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, in occasione della manifestazione nazionale “Un Anthurium per l’informazione” esprime apprezzamento all’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, che opera con qualificato impegno in un settore di grande rilevanza e significato. La donazione non è solo un atto di grande generosità, ma è anche un gesto concreto di solidarietà civile che permette di restituire la vita o una migliore qualità di vita a persone in gravi condizioni di salute offrendo altresì un apporto prezioso allo sviluppo e al progresso della medicina e della scienza. In questo spirito il Capo dello Stato, rivolge, a Lei Egregio Presidente, agli Organizzatori e a Tutti gli intervenuti un augurio e saluto cordiale, cui unisco il mio personale.

Donato Marra
Segretario Generale Presidenza Repubblica

venerdì 26 ottobre 2007

Multiespianto di organi nella notte a Lucca: donati cuore, fegato, reni e polmoni

LUCCA - Un multiespianto di organi è stato effettuato nella notte tra il 23 e il 24 ottobre all’ospedale di Lucca. Un uomo di 53 anni, di Lucca, è purtroppo deceduto in maniera improvvisa. I suoi familiari, nonostante il momento di grande dolore, hanno subito acconsentito alla donazione degli organi, interpretando anche la volontà del loro caro congiunto.

Sono così stati prelevati cuore, fegato, i due reni, polmoni (oltre al tessuto osseo che è servito per più persone) che hanno permesso ai riceventi di iniziare una nuova vita. Un dramma familiare ha quindi portato ad uno straordinario gesto di generosità che, come sempre avviene in questi casi, ha messo in moto una procedura che coinvolge varie strutture e operatori dell’Azienda USL 2. Gli organi prelevati sono stati utilizzati per trapianti che sono stati effettuati tra la notte del 23 e la giornata del 24 ottobre e che hanno dato tutti esito positivo. La donazione di organi è un gesto di grande solidarietà, che può davvero ridare speranza di vita a pazienti affetti da gravi patologie. Da alcuni anni è stata istituita all’interno della Regione Toscana l’Organizzazione Toscana Trapianti (OTT), che ha permesso di raggiungere importanti risultati e di consolidare la Toscana tra le regioni di punta in Europa nel settore delle donazioni e in quello trapiantologico. Anche sul territorio di Lucca, grazie alla generosità dei cittadini e all’impegno degli operatori e delle associazioni di volontariato, negli ultimi anni sono stati raggiunti obbiettivi di rilievo per le donazioni di cornee, tessuto osseo, cuore per valvole cardiache e tessuto cutaneo. E’ stato inoltre portato avanti l’innovativo programma di donazione di membrana amniotica da placenta.
Il responsabile del Coordinamento aziendale per la Donazione Organi e Tessuti è il dottor Antonio Russo, che si occupa di questo delicato settore insieme all’infermiera professionale Simona Lo Conte.

fonte: Lo Schermo

mercoledì 24 ottobre 2007

Per donare la vita. Trapianti di organi e di tessuti: cosa è possibile fare, cosa sarà possibile fare?


La CNA di Lucca organizza per sabato 27 ottobre 2007, presso la sala congressi del Principe di Piemonte a Viareggio (inizio ore 9), il convegno "Per donare la vita. Trapianti di organi e di tessuti: cosa è possibile fare, cosa sarà possibile fare?"
Interverrà anche il presidente nazionale dell'Aido, Vincenzo Passarelli.

download programma: allegati/2007.10.27.per.donare.la.vita.pdf

lunedì 22 ottobre 2007

Alcune foto della sesta giornata nazionale dell'informazione Aido

L'Aido comunale di Lucca di fronte all'ingresso dell'ospedale Campo di Marte, sabato 20 ottobre 2007, in occasione della sesta giornata nazionale dell'informazione e dell'autofinanziamento.

sabato 20 ottobre 2007

Muore improvvisamente un volontario dell'Aido di Lucca. Donate le cornee. L'associazione esprime cordoglio alla famiglia.

Il gruppo comunale Aido di Lucca desidera stringere in un abbraccio fraterno tutta la famiglia di Mario Gigli, consigliere Aido e responsabile del gruppo zonale del gruppo di Nave, improvvisamente scomparso la notte scorsa. L'associazione ringrazia la famiglia per aver aver concesso l'autorizzazione alla donazione delle cornee rispettando la volontà di Mario, che tanto ha speso per la donazione con la sua azione volontaria all'interno dell'Aido di Lucca.

venerdì 19 ottobre 2007

Aido in piazza: sabato 20 e domenica 21 ottobre, sesta giornata nazionale dell'informazione

L'Aido comunale di Lucca scende in piazza per informare e sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione di organi. Sabato 20 e domenica 21 ottobre 2007, infatti, a Lucca come in altre 54 città italiane, si svolgerà la sesta giornata nazionale di informazione e autofinanziamento promossa dall’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule.

Ci potrete trovare a:
  • Lucca, sabato 20 ottobre 2007, all'ingresso dell'ospedale Campo di Marte (ore 9-19)
  • Lucca, domenica 21 ottobre 2007 in via Beccheria (ore 9-19)
Altri appuntamenti territoriali:
  • Barga, sabato 20 e domenica 21 ottobre 2007, a Fornaci di Barga - piazza IV Novembre
  • Montecarlo, sabato 20 e domenica 21 ottobre 2007, in piazza Carrara)
Saremo in piazza per incontrare i cittadini, dare loro informazioni sull’importanza della donazione come valore sociale e come opportunità per salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza. Offriranno piantine di anthurium, ormai diventate simbolo dell'associazione. Tutte le offerte ricevute (offerta minima per le piantine: 13 euro) saranno finalizzate a ulteriori campagne informative, alla ricerca sui trapianti e alla Fondazione di prossima costituzione.

Per informazioni è possibile scrivere al presidente dell'Aido comunale di Lucca, Vinicio Fruzzetti: presidente@aidolucca.it

"Questa iniziativa, voluta 6 anni fa dall’Aido - spiega il presidente nazionale Vincenzo Passarelli - rientra nel quadro delle numerose attività informative che l’associazione porta avanti da oltre 34 anni. L’obiettivo è di rendere consapevoli i cittadini che una tragedia può trasformarsi in un segnale di continuità. La dimostrazione che nella vita anche un segnale negativo, come la perdita di una persona cara, può essere trasformato. Il trapianto è ormai una terapia efficace e sicura che offre possibilità di vita a molte persone. Per questo la donazione rappresenta un vero e proprio dovere di solidarietà civile. L’Italia negli ultimi anni ha adottato un modello organizzativo efficace ottenendo ottimi risultati. Però c'è ancora molto da fare per ridurre drasticamente le liste di attesa, dove si contano più di 9mila pazienti. E’ necessario applicare in modo corretto il modello organizzativo in tutta Italia, soprattutto nel Mezzogiorno. Ed è altrettano necessario impegnarsi di più nell'informazione. L’Aido continuerà a dare il suo contributo sia sul piano culturale sia su quello logistico, con oltre mille gruppi attivi su tutto il territorio nazionale".

sabato 6 ottobre 2007

Statuto del Gruppo comunale Aido

COSTITUZIONE E CARATTERE

Articolo 1
L’A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) – con sede legale a Bergamo, è costituita tra i Cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.
1. E’ una organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata sul lavoro volontario. Essa opera nel settore socio-sanitario ed ha l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
2. L’Associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale.

FINALITÀ

Articolo 2
Finalità dell’A.I.D.O. sono:
1. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;
2. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi;
3. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

ATTIVITA'

Articolo 3

1. Per il raggiungimento delle finalità associative l’A.I.D.O. svolge le seguenti attività:
a. promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini su tutto il territorio nazionale;
b. instaura rapporti e collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane e internazionali.
c. svolge attività di informazione nelle materie di propria competenza con particolare riferimento al mondo del lavoro, della scuola, delle Forze Armate, delle Confessioni religiose e delle Comunità sociali.
d. promuove e partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule con raccolta di fondi attraverso una propria Fondazione;
e. promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa e materiale multimediale;
f. provvede, per quanto di competenza, alle formalità necessarie per l’esecuzione della volontà degli iscritti;
g. svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale.
2. Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse strumentali, conseguenti e, comunque, connesse, l’A.I.D.O. può compiere, in osservanza delle norme di legge, attività commerciali e produttive esclusivamente marginali, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 10 n.5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

SOCI

Articolo 4
1. Sono Soci dell’A.I.D.O. coloro che sottoscrivono la domanda di adesione e la dichiarazione di volontà favorevole alla donazione di organi tessuti e cellule post mortem, e si impegnano a sostenere l’A.I.D.O. per i fini istituzionali.
2. I Soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite.
3. La persona che instaura con l’A.I.D.O. un rapporto di lavoro dipendente o autonomo o un qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale, non può assumere cariche associative a tutti i livelli, né rappresentare strutture dell’Associazione come previsto dalla normativa in vigore. Può, tuttavia, esercitare il diritto di associato nel diffondere i fini istituzionali nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 n. 1 lettera h del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
4. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. La qualifica di Socio si perde per dimissioni.

STRUTTURE

Articolo 5

1. L’Associazione si articola in: - A.I.D.O. Nazionale
- A.I.D.O. Regionali
- Sezioni provinciali
- Gruppi comunali
L’articolazione delle Strutture in ambito Regionale è decisa dai singoli Consigli Regionali in funzione della legislazione regionale, della situazione locale e dell'organizzazione socio-sanitaria in vigore, al fine di raggiungere nell'ambito della Regione il risultato operativo ottimale per l'Associazione, anche prevedendo la costituzione di Sezioni pluricomunali, comprensoriali o territoriali e la costituzione di Gruppi intercomunali o rionali.
2. L’Associazione, a livello Nazionale, Regionale, di Sezione e di Gruppo ha i seguenti organi:
- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Giunta di Presidenza(limitatamente al livello nazionale, regionale e provinciale)
- Conferenza dei Presidenti (limitatamente al livello nazionale e regionale);
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio di appello nazionale dei Probiviri.
3. A livello Gruppo il Collegio dei Revisori è facoltativo; ove non fosse stato eletto è sostituito dal corrispondente organo del livello superiore.
4. A livello Gruppo il Collegio dei Probiviri é sostituito dal corrispondente organo del livello superiore.
5. Ogni Struttura risponde in proprio circa la responsabilità fiscale/civile. Ogni Struttura si deve dotare di codice fiscale al fine di assumere autonomia gestionale pur mantenendo il rispetto delle indicazioni dettate dalla Struttura superiore.

STRUTTURE

Articolo 6
1. L'Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria si distingue in elettiva e intermedia.

ASSEMBLEA ELETTIVA
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 7
1. L’Assemblea elettiva è formata:
- a livello Gruppo da tutti i Soci;
- ai livelli nazionale, regionale e provinciale dai Delegati nominati dalle rispettive Assemblee inferiori secondo le modalità fissate dal Regolamento.
Ogni Socio o Delegato ha diritto a un voto.
2. Ciascuna Assemblea è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni o più frequentemente su decisione del Consiglio medesimo o su richiesta di almeno un decimo dei membri delle Strutture immediatamente inferiori. In tale evenienza sono riconvocati i Delegati nominati nell’ultima Assemblea.
3. Le date delle Assemblee elettive devono essere raccordate alle scadenze delle Assemblee elettive superiori.
4. Ogni Assemblea è validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
5. Hanno diritto al voto:
- a livello Gruppo i Soci;
- a livello Sezione, Regionale e Nazionale i Delegati presenti ed ammessi dalla Commissione Verifica Poteri.

ASSEMBLEA INTERMEDIA
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 8
1. L’Assemblea intermedia è formata:
- a livello Gruppo dai Soci;
- a livello nazionale, regionale e provinciale dai Presidenti delle rispettive strutture inferiori o da un loro delegato.
2. Ciascuna Assemblea intermedia è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo negli anni intermedi secondo le modalità fissate dal Regolamento.

ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 9
1. L’Assemblea nazionale elettiva è convocata dal Consiglio Nazionale ogni quattro anni e si svolge secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Negli anni intermedi il Consiglio Nazionale convoca l’Assemblea dei Presidenti dei Consigli Regionali o di un loro delegato, secondo le norme stabilite dal Regolamento.
3. Spetta all’Assemblea Nazionale:
a. l’approvazione della relazione sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Nazionale;
b. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
c. l’approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Nazionale;
d. l’approvazione di impegni economici pluriennali;
e. l’approvazione degli indirizzi di politica associativa cui dovranno attenersi tutte le Strutture inferiori;
f. l’approvazione del Regolamento associativo e delle modifiche;
g. la determinazione delle quote sociali a carico dei Consigli Regionali;
h. quando elettiva:
- l’elezione dei componenti il Consiglio Nazionale e la Commissione Verifica Poteri;
- l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e del Collegio di appello nazionale dei Probiviri.

ASSEMBLEA REGIONALE

Articolo 10
1. L’Assemblea elettiva regionale è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Negli anni intermedi è convocata l’Assemblea dei Presidenti Provinciali, o di un loro delegato, secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. Spetta all’Assemblea Regionale:
a. l’approvazione della relazione sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo;
b. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
c. l’approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;
d. l’approvazione degli impegni economici pluriennali;
e. l’approvazione degli indirizzi di politica associativa regionale come da indicazioni del Consiglio
Nazionale adeguandoli alla situazione territoriale;
f. la determinazione delle quote sociali a carico delle Sezioni Provinciali
g. quando elettiva:
- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale e la Commissione Verifica Poteri;
- l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- la nomina dei Delegati alla Assemblea Nazionale e l’indicazione dei Candidati alle cariche nazionali.

ASSEMBLEA PROVINCIALE E PLURICOMUNALE

Articolo 11
1. L’Assemblea elettiva provinciale è convocata ogni quattro anni dal rispettivo Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite dal Regolamento.
2. Negli anni intermedi è convocata l’Assemblea dei Presidenti dei Gruppi comunali o di un loro Delegato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Spetta all’Assemblea Provinciale/pluricomunale:
a. l’approvazione della relazione sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo;
b. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
c. l’approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio provinciale;
d. l'approvazione degli impegni economici pluriennali;
e. l’approvazione degli indirizzi di politica associativa provinciale come da indicazioni del Consiglio Regionale adeguandoli alla situazione territoriale;
f. la determinazione delle quote sociali a carico dei Gruppi Comunali:
g. quando elettiva:
- l’elezione dei componenti il Consiglio provinciale e la Commissione Verifica Poteri;
- l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- la nomina dei Delegati alla Assemblea regionale e l’indicazione dei Candidati alle cariche regionali.

ASSEMBLEA DEL GRUPPO

Articolo 12
1. L’Assemblea del Gruppo è l’espressione fondamentale dell’Associazione ed è costituita dai Soci. E’ convocata annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Spetta all’Assemblea:
a. l’approvazione della relazione sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo;
b. l’approvazione del bilancio consuntivo accompagnato da una relazione dell’Amministratore e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
c. l’approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;
d. la programmazione dell’attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall’Assemblea Provinciale da attuare nell’ambito territoriale;
e. la definizione degli eventuali contributi a carico dei Soci.
3. Ogni quattro anni:
a. elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti se previsto;
b. nomina i Delegati all’Assemblea provinciale;
c. indica i Candidati alle cariche provinciali.

ASSEMBLEA COSTITUTIVA
DEL GRUPPO

Articolo 13
L’Assemblea costitutiva è convocata in qualunque data dal Presidente della Sezione su propria iniziativa, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, o per richiesta del Comitato promotore costituito da almeno 30 Soci.

CONSIGLI DIRETTIVI

Articolo 14
1. Ad ogni livello il Consiglio Direttivo dà attuazione al Programma approvato dalla rispettiva Assemblea.
2. Tutte le Strutture, a qualsiasi livello, sono vincolate alla attuazione dei programmi e delle iniziative approvate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo delle Strutture superiori.
3. I singoli Consigli devono svolgere opera di controllo sul rispetto delle norme statutarie da parte delle rispettive Strutture inferiori.
4. Ogni Consiglio può programmare ed attuare iniziative limitatamente al territorio di competenza. Per iniziative che interessino Strutture al di fuori del proprio territorio ne dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione alla Giunta di Presidenza della Struttura di competenza (Regionale per l’interessamento di più province della stessa Regione, Nazionale per più province di differenti Regioni).
5. I Consigli intrattengono rapporti con gli organismi pubblici e privati del proprio livello
6. In caso di inadempienza alle norme statutarie o persistente inattività da parte di un Consiglio Direttivo, il Consiglio della Struttura superiore ne dichiara lo scioglimento e nomina un Commissario, che resta in carica per la durata – prorogabile una sola volta per uguale periodo – di tre mesi, cura l’ordinaria amministrazione e convoca l’Assemblea per l’elezione dei nuovi organi associativi.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Articolo 15
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale
a. mette in atto gli indirizzi di politica associativa indicati dall’Assemblea Nazionale, coordinandone e controllandone l’applicazione da parte dei Consigli Regionali;
b. organizza e gestisce attività e manifestazioni che interessano tutto il territorio nazionale o più Regioni;
c. instaura e tiene rapporti con gli organismi pubblici e privati del livello nazionale.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Consiglio Regionale a condizione che lo stesso abbia fornito non meno di due Candidati.
3. Il numero dei Consiglieri viene definito di volta in volta dall’Assemblea.
4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e dura in carica quattro anni.
5. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore, un Segretario, un Addetto stampa e comunicazione. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.
6. Spetta tra l’altro al Consiglio:
a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea Nazionale;
b. l’indicazione dei progetti per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall’Assemblea;
c. la proposizione di attività finalizzate alla promozione della Donazione;
d. la promozione di convegni su temi specifici;
e. l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l’acquisto e la vendita di beni immobili.
7. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea, determina l’automatica decadenza del Consiglio.

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Articolo 16
1. Il Consiglio Direttivo Regionale, oltre a mantenere rapporti con gli organismi pubblici e privati della Regione:
a. individua le linee guida dell’attività associativa in ambito regionale sulla base delle indicazioni dell’Assemblea Regionale;
b. coordina l’attività delle Sezioni con particolare riferimento ai rapporti con le Strutture socio-sanitarie;
c. organizza e gestisce manifestazioni ed attività che interessano tutto il territorio regionale o più province.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Sezione Provinciale a condizione che la stessa abbia fornito non meno di due Candidati.
3. Il numero dei Consiglieri viene definito di volta in volta dall’Assemblea.
4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e dura in carica quattro anni.
5. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, non più di tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore, un Segretario, un Addetto stampa e comunicazione. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.
6. Spetta tra l’altro al Consiglio:
a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea Regionale;
b. l’indicazione dei progetti per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall’Assemblea;
c. la proposizione di attività finalizzate alla promozione della Donazione;
d. la promozione di convegni su temi specifici;
e. l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l’acquisto e la vendita di beni immobili.
7. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea, determina l’automatica decadenza del Consiglio.

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Articolo 17
1. Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale:
a. intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati della Provincia, in particolare con le ASL/ASO. Ove nel territorio provinciale esistano più ASL/ASO coordina le attività svolte dai Gruppi nei rapporti con le singole ASL/ASO;
b. coordina l’attività dei singoli Gruppi controllandone il rispetto delle norme statutarie;
c. organizza e gestisce manifestazioni ed attività che coinvolgono tutto o in parte il territorio provinciale;
d. conserva e tiene aggiornati gli Atti Olografi dei residenti nella provincia, rilascia le relative tessere, inserisce i dati nel Sistema Informativo A.I.D.O. secondo le disposizioni ed i criteri indicati nel Regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri.
3. Si riunisce almeno quattro volte l’anno e dura in carica quattro anni.
4. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore, un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.
5. Spetta tra l’altro al Consiglio:
a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea Provinciale;
b. la realizzazione dei progetti per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa indicati dall’Assemblea Provinciale;
c. la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della Donazione in ambito provinciale;
d. la promozione di convegni su temi specifici;
e. l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l’acquisto e la vendita di beni immobili.
6. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea, determina l’automatica decadenza del Consiglio.
7. Nel caso di inattività di un Gruppo Comunale o di impossibilità di costituzione, ove non sia possibile aggregarlo ad altra Struttura vicina, il Consiglio Provinciale può nominare un referente per lo svolgimento dell’attività associativa.

CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

Articolo 18
1. A livello Gruppo Comunale il Consiglio Direttivo:
a. intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati esistenti al proprio livello;
b. svolge opera di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;
c. organizza attività e manifestazioni nel territorio di competenza.
d. può accettare lasciti, eredità, legati e donazioni e acquistare e vendere beni immobili.
2. Il Consiglio Direttivo del Gruppo si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 componenti.
3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi e dura in carica quattro anni.
4. Elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti, un Amministratore, un Segretario; é facoltativo un Vice Presidente Vicario.

GIUNTA DI PRESIDENZA

Articolo 19
1. La Giunta di Presidenza elabora e mette in atto il programma e le iniziative approvate dal rispettivo Consiglio Direttivo. E’ organo di raccordo con la Conferenza dei Presidenti delle Strutture inferiori.
In particolare:
1. a livello Nazionale:
a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Nazionale per la successiva approvazione dell’Assemblea Nazionale;
b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
- generale promozione e coordinamento delle attività associative a livello nazionale e internazionale;
- elaborazione di sistemi, criteri operativi e mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo della cultura della donazione;
le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Nazionale.
c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
- acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
- la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Nazionale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
- la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Nazionale, del quale esegue le delibere;
d. attende all’ordinaria amministrazione.
2. a livello Regionale:
a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Regionale per la successiva approvazione dell’Assemblea Regionale;
b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
- generale promozione e coordinamento delle attività associative in ambito Regione;
le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Regionale.
c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
- acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
- la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Regionale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
- su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Regionale, del quale esegue le delibere;
d. attende all’ordinaria amministrazione.
3. a livello Provinciale/pluricomunale:
a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Provinciale per la successiva approvazione dell’Assemblea Provinciale;
b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
- generale promozione e coordinamento delle attività associative in ambito Provincia;
le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Provinciale.
c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
- acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
- la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Provinciale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
- su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Provinciale, del quale esegue le delibere;
d. attende all’ordinaria amministrazione;
e. vigila e garantisce la corretta organizzazione nella raccolta, conservazione e trasmissione dei dati dei Soci nel SIA (Sistema Informativo A.I.D.O.)

CONFERENZA DEI PRESIDENTI

Articolo 20
1. La Conferenza dei Presidenti, costituita dai Presidenti di Strutture di pari livello, è organo di raccordo con la Giunta di Presidenza dell’organo superiore. E’ costituita a livello Nazionale e Regionale. Il Presidente, in caso di indisponibilità, può essere sostituito da un Vice Presidente.
2. E’ la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall’A.I.D.O. Nazionale/Regionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali/provinciali e dove si concordano le modalità per l’attuazione dei programmi delle attività di interesse sovraregionale/interprovinciale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.
3. E’ convocata dal Presidente Nazionale/Regionale almeno tre volte l’anno; è convocata, altresì, ogni qualvolta richiesto da almeno un terzo dei Presidenti che la costituiscono.
4. Per le votazioni ogni Presidente ha voto pari ad uno.
5. Alle sedute della Conferenza partecipa, senza diritto di voto, la Giunta di Presidenza dello stesso livello.

PRESIDENTE

Articolo 21
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione nell’ambito territoriale di competenza.
2. Il Presidente Nazionale lo è anche in campo internazionale.
3. Il Presidente convoca l’Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti, formula l’ordine del giorno in accordo con la Giunta di Presidenza.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o da uno dei Vice Presidenti secondo quanto previsto dal Regolamento.
5. In caso di commissariamento di una Struttura a livello inferiore, il Presidente della Struttura superiore adotta i provvedimenti urgenti ed indilazionabili non ascrivibili a normale amministrazione ad essa riferiti.
6. Il Presidente cura l’esecuzione e l’attuazione delle delibere della Giunta di Presidenza.
7. Assume, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza della Giunta di Presidenza, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica della Giunta stessa in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i dieci giorni lavorativi successivi.
8. Nell’espletamento dei suoi compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 22
1. E’ costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra persone di provata esperienza contabile e amministrativa. Dura in carica quattro anni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile e quindi controlla, al competente livello, l’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari ai fini associativi.
3. Redige apposita relazione da allegare al rendiconto annuale, con cui è espresso un parere di merito e di contenuto.
4. Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento.

5. Su mandato del Consiglio del livello di appartenenza, in conseguenza di fondati motivi atti ad accertare la regolarità amministrativa, effettua verifiche sulla gestione della contabilità delle Strutture del livello inferiore.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 23
1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea di riferimento è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra persone dotate di adeguata professionalità in materia giuridica. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio può avvalersi di esperti esterni all'Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri giudica al proprio livello i comportamenti antistatutari o non il linea con i dettati associativi su denuncia del Presidente o del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente
4. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra Soci su argomenti di carattere associativo.
5. Il Collegio dei Probiviri, in grado di appello, decide sui ricorsi presentati avverso le pronunce dei Collegi dei Probiviri delle Strutture inferiori.
6. La decisione del Collegio nazionale dei Probiviri è inoppugnabile ed esecutiva, salvo per i giudizi promossi nei confronti dei Consiglieri Nazionali, i quali hanno facoltà di ricorso in ultima istanza al Collegio di Appello Nazionale.
7. Il Collegio dei Probiviri esprime un giudizio su quanto sottoposto al suo esame; gli eventuali provvedimenti di conseguenza sono di competenza del Consiglio Direttivo:
8. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi e organismi associativi a qualsiasi livello.

COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE

Articolo 24
1. Si compone di tre membri eletti dall’Assemblea Nazionale fra persone laureate in giurisprudenza non iscritte all’Associazione.
2. Giudica in ultima istanza sui ricorsi dei Consiglieri Nazionali avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri nazionale.
3. Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 25
1. L’A.I.D.O. trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
a. contributi dei Soci e di privati;
b. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, anche pervenuti da convenzione;
c. contributi di Organismi internazionali;
d. donazioni e lasciti testamentari;
e. rimborsi derivanti da convenzioni;
f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g. entrate derivanti da attività connesse alle attività istituzionali;
h. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasioni di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
i. reddito del patrimonio.
2. Il funzionamento delle Strutture superiori è assicurato dalle quote sociali di quelle inferiori secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

BILANCIO

Articolo 26
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dalla Giunta di Presidenza (ove prevista) e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della presentazione all'Assemblea.
3. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del rendiconto dell’Associazione; l’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi che, obbligatoriamente, devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. E’ vietata la distribuzione, in qualsiasi forma anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.
5. E’ fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
6. E' fatto obbligo di redigere il bilancio annuale. L'esercizio finanziario deve coincidere con l'anno solare.

AUTONOMIE REGIONALI

Articolo 27
1. I Consigli Direttivi Regionali possono integrare le norme del Regolamento per adeguarle alle leggi della Regione di appartenenza, previo parere favorevole della Giunta di Presidenza nazionale e successiva approvazione dell’Assemblea Regionale.
2. I Consigli Regionali definiscono l’organizzazione associativa nel territorio di competenza in funzione della legislazione regionale, dell’organizzazione socio-sanitaria della Regione e delle situazioni locali.

DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 28
1. L’A.I.D.O. ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea Nazionale convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
2. L’Assemblea Nazionale Straordinaria, che delibera lo scioglimento dell’Associazione, delibera inoltre, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, la devoluzione delle eventuali attività residue ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 29
1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto ad eccezione della maggioranza richiesta dall'articolo 28 dello Statuto circa la deliberazione di scioglimento.

NORME DI ATTUAZIONE

Articolo 30
1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di esecuzione, che è approvato, a maggioranza, dall’Assemblea Nazionale Ordinaria.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile.

venerdì 5 ottobre 2007

Regolamento interno del Gruppo comunale Aido Lucca

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE
Gruppo comunale di Lucca

N° PROT.: 05/G.C.L./05

OGGETTO: REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. LUCCA

Art. 1
Il Gruppo Comunale è composto da Gruppi Zonali provenienti da Enti aventi finalità sociali e Gruppi Donatori di Sangue operanti nel Comune di Lucca e che facciano specifica richiesta di adesione al Consiglio in carica, accettando lo Statuto e Regolamento Nazionale A.I.D.O. e il presente Regolamento interno.

Art. 2
Si riconosce a tutti gli Enti o Gruppi Donatori di Sangue la libertà d’azione per attivare lo sviluppo dell’Associazione nelle giurisdizioni di loro competenza, purchè ne sia messo a conoscenza Il Delegato dell’Ente o Gruppo d’appartenenza che ne informerà tempestivamente la Presidenza, il Presidente, sentito il parere del Direttivo, si riserva di approvare l’iniziativa.

Art. 3
I Gruppi Zonali esprimono con comunicazione scritta la candidatura di n° 2 Delegati, salvo presentarne n° 1 qualora l’adesione dei Gruppi dovesse superare le 20 unità.
I delegati risultati eletti nella votazione dell’assemblea generale dei soci, assumono l’incarico di Consigliere del Gruppo Comunale.
Nessun’altra carica è prevista nei Gruppi Zonali.
I Delegati dovranno essere iscritti all’A.I.D.O..

Art. 4
Eventuali Gruppi Zonali che vengono inseriti nel Gruppo Comunale durante il mandato, hanno diritto di inviare nel Consiglio del Gruppo Comunale i loro Delegati, i quali avranno diritto di voto al pari dei Consiglieri in carica.

Art. 5
Al Delegato o Consigliere che risulterà assente ingiustificato dopo tre sedute consecutive verrà inviata una lettera di richiamo e, per opportuna conoscenza, al Presidente del Gruppo o Ente di appartenenza.
Perdurando le assenze ingiustificate ne verrà richiesta la sostituzione a norma dell’art. 14 del vigente Regolamento Nazionale.
Qualora nonostante le sostituzioni le assenze del Delegato o Consigliere continuino a perdurare, il Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale potrà chiedere lo scioglimento del Gruppo Zonale relativo, per inadempienza.

Art. 6
Ogni quattro anni è prevista per Statuto l’assemblea generale elettiva.
I Gruppi Zonali che non presenteranno le loro candidature nei tempi e nei modi dell’art. 3 e del Regolamento elettorale, verranno dichiarati decaduti d’ufficio.

Art. 7
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in casi eccezionali, su motivata richiesta scritta da parte di due terzi dei Consiglieri e Delegati.
E’ validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e Delegati.

Art. 8
Il Gruppo Comunale reperisce i mezzi finanziari atti al mantenimento e alle spese, da iniziative dei Gruppi zonali, da stanziamenti di Enti Pubblici e da offerte di privati, nonché dei soci.

Art. 9
Tutte le controversie che dovessero nascere tra i donatori, Consiglieri e tra questi e il Gruppo Comunale, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri.
Essi giudicheranno senza formalità di procedura e secondo equità.

Art. 10
Per quanto non previsto da questo regolamento interno, valgono le norme stabilite dallo Statuto e Regolamento Nazionale vigente.

Il presente Regolamento interno abroga e sostituisce ogni altro regolamento approvato in precedenza.

Redatto approvato e sottoscritto all’unanimità nella seduta ordinaria del Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale A.I.D.O. di Lucca, in data 20 settembre 1985.

Modifiche apportate all’unanimità nelle sedute del Consiglio Direttivo, tenute in data:
25 settembre 1991 Prot. n° 69/G.C.L. /91
04 luglio 1997 Prot. n° 27/G.C.L. /97
25 febbraio 2001 Prot. n° 06/G.C.L. /01
17 febbraio 2005 Prot. n° 02/G.C.L. /05

Visto, letto e approvato dal Consiglio Regionale in data 20 ottobre 2005.


Per il Consiglio direttivo
Il Presidente
Vinicio Fruzzetti

martedì 2 ottobre 2007

Contatti

Sede legale:
Gruppo comunale Aido di Lucca
Via Cesare Battisti, 2
55100 Lucca (Lu)

teL. 0583 494902
web: www.aidolucca.it
C.F. 92016470467

Presidente
Vinicio Fruzzetti
presidente@aidolucca.it

Vicepresidente
Fabrizio Cremona
vicepresidente@aidolucca.it

Gemellato con il gruppo comunale Aido di Brisighella